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R.D. 14/08/1920 n. 1285Art. 26. La durata delle concessioni per le grandi derivazioni è determinata normal- mente nel limite massimo. In ogni caso, nello stabilire la durata delle concessioni nei limiti dell'art. 21 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, si tiene conto dell'entità e del carattere degli impianti, nonché dei criteri attinenti alla generale utilizzazione del corso d'acqua. Art. 27. Nel caso in cui gli utenti di acqua pubblica non mantengano in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, nonché le chiuse stabili o instabili costruite nel corso di acqua agli effetti della derivazione, l'ufficio del genio civile diffida l'utente con indicazione dei lavori da far- si entro un termine perentorio. In caso di inadempimento eleva verbale di contravvenzione e lo trasmette al prefetto per i provvedimenti di cui agli art. 76 e 77. Art. 28. Quando nei casi di cui all'art. 35 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, l'utente intenda eseguire le opere necessarie per ristabilire la derivazione deve presentarne domanda al competente ufficio del genio civile corredata dei necessari documenti tecnici. L'ufficio del genio civile, previa l'istruttoria che si ritenesse necessaria a tutela degli interessi dell'amministrazione e dei terzi, redige apposito disciplinare e riferisce al ministro dei lavori pubblici sull'ammissibilità delle nuove opere. Queste sono autorizzate dal ministro dei lavori pubblici sentito il consiglio superiore delle acque. Resta salva l'applicazione dell'art. 36 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, ove ne ricorrano gli estremi. Art. 29. Alle variazioni indicate nella prima parte dell'art. 36 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, sono applicabili le norme di legge e di regolamento relative alle domande di nuove concessioni. Le stesse norme si applicano anche alle variazioni indicate nel terzo comma del citato articolo, salvo che il ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore delle acque, si valga della facoltà che gli spetta in virtù di detto comma. Le variazioni dei meccanismi, di cui al penultimo comma del citato articolo 36, sono notificate al competente ufficio del genio civile, mediante consegna dell'atto di dichiarazione in doppio originale, uno dei quali è restituito all'interessato con l'attestazione della data di presentazione. Art. 30. In caso di sospensione od interruzione dell'esercizio della utilizzazione che non sia dovuto a cause normali inerenti alle modalità di esercizio, l'utente deve darne immediato avviso al genio civile sotto la comminatoria di cui al- l'art. 120 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161. Se la utilizzazione è impedita da un caso di forza maggiore, l'utente deve provocarne la constatazione da parte del genio civile. Nell'un caso e nell'altro il genio civile ne riferisce al ministero. Art. 31. Quando ai sensi dell'art. 42, comma primo, del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, si verifichi interruzione o sospensione di una grande derivazione per forza motrice, destinata a servizi pubblici, il prefetto della provincia, di sua iniziativa o su rapporto del genio civile, può provvedere con suo decreto e a mezzo del genio civile all'esercizio di ufficio della utilizzazione, informandone il ministero dei lavori pubblici. Il concessionario è obbligato a porre a disposizione del genio civile il personale addetto al funzionamento dell'impianto. Appena cominciato l'esercizio di ufficio, il genio civile redige, in contraddittorio dell'interessato o, in mancan za, con l'assistenza di due testimoni, l'inventario dell'impianto stesso. Il rendiconto dell'esercizio di ufficio è approvato dal ministero dei lavori pubblici che dispone il pagamento all'utente dei proventi netti, o la riscossione suo carico, a termini dell'art. 28 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, delle maggiori spese occorse. Le stesse disposizioni si applicano anche al caso indicato nel secondo comma del su citato art. 42. I proventi netti sono versati alla cassa depositi e prestiti fino al definitivo regolamento dei rapporti tra l'amministrazione e colui che ha esercitato irregolarmente o abusivamente la derivazione. Art. 32. Il consiglio superiore delle acque ha sede presso il ministero dei lavori pubblici. Art. 33. Per la scelta dei membri di cui alla lettera a) dell'art. 44 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, il ministro dei lavori pubblici potrà sentire le principali associazioni tecniche, industriali e agricole. I membri di cui alle lettere b), c), d), e), f) del citato art. 44 cessano di diritto qualora perdano la qualità per la quale furono nominati. Coloro che siano chiamati a sostituire membri anzi tempo cessati di ufficio durano in carica solo quanto vi sarebbero rimasti i rispettivi predecessori. Art. 34. Il vice-presidente ha diritto d'intervento e di voto in tutte le adunanze del consiglio e sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del consiglio, tra i quali tre membri tecnici. Una proposta si intende adottata quando ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità, il voto di chi presiede avrà la preponderanza. Art. 35. Il consiglio decide su relazione di uno dei suoi membri o anche di più nei casi in cui il presidente lo ritenga necessario. Se i relatori sono più, essi s'intendono costituiti in collegio per riferire sull'affare. Quando per poter decidere convenientemente su di un affare il consiglio riconosca la opportunità di ulteriori istruttorie, può richiederne il ministero dei lavori pubblici e può anche procedervi direttamente se trattisi di accertamenti locali. Art. 36. L'ufficio di segreteria è composto di un segretario capo amministrativo e di un segretario capo tecnico, coadiuvati da altri cinque funzionari e da un ufficiale d'ordine. Alla relativa nomina si provvede con decreto del ministro dei lavori pubblici, d'intesa col presidente del consiglio superiore delle acque. Su richiesta del presidente i segretari possono nelle sedute del consiglio e del comitato permanente fornire chiarimenti e delucidazioni in merito ad affari dei quali il presidente abbia loro deferito il particolare esame. Art. 37. Le società commerciali utenti di derivazioni debbono notificare al ministero dei lavori pubblici ogni trasformazione o modifica delle loro costituzioni a norma dell'art. 96 del codice di commercio, non sì tosto sia stata deliberata dalle società. Art. 38. Agli effetti del terzo comma dell'art. 22 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasformano e trasportano prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione. Art. 39. La costruzione delle linee di trasmissione dell'energia proveniente da impianti idroelettrici esistenti e quella delle linee per il collegamento di detti impianti possono essere, ai sensi ed effetti dell'art. 25 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, dichiarate di pubblica utilità con decreto reale su proposta del ministro dei lavori pubblici su conforme parere del consiglio superiore delle acque. La domanda corredata dal progetto di massima sarà pubblicata nei modi indicati per le domande di concessione. Si osserveranno del resto le disposizioni contenute nell'art. 25 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, e nell'art. 23 del presente regolamento. Art. 40. Le riserve imposte a tutela dei vari interessi pubblici contemplati nell'art. 38 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, sono pubblicate nel Foglio degli annunzi legali delle provincie interessate e nel Bollettino ufficiale del ministero dei lavori pubblici. Art. 41. Il termine di tre anni di cui al secondo comma dell'art. 40 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, nel caso di accordi tra il comune interessato e il concessionario, decorre dalla data dell'accordo, che dovrà essere comunicato al ministero dei lavori pubblici. Art. 42. Nel determinare il riparto, tra i comuni rivieraschi, delle quote del canone supplementare di che al sesto comma dell'art. 40 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, il ministero delle finanze tiene conto della quantità di forza trasportata oltre i 15 chilometri e del bilancio di ciascun comune. Agli stessi criteri si astiene il ministero medesimo nei riparti a norma del penultimo comma del citato art. 40. Art. 43. Per ottenere la licenza di attingimento di acqua, di cui all'art. 43 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, devesi presentare al prefetto la relativa domanda corredata dei disegni eventualmente necessari e di una relazione descrittiva dei lavori e dimostrativa della loro innocuità nei riguardi dei pubblici interessi e dei diritti dei terzi. Il prefetto, sentito il competente ufficio del genio civile, provvede sulla domanda, stabilendo nel disciplinare il canone dovuto allo Stato a norma di legge, da pagarsi anticipatamente e senza obbligo di cauzione. Sono applicabili alle domande di licenza le disposizioni degli articoli del presente regolamento riguardanti le spese. Art. 44. Due anni prima della scadenza delle concessioni temporanee, delle quali a norma degli art. 23 e 24 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, sia consentita la rinnovazione, il concessionario che intende ottenerla deve presentare la relativa domanda al competente ufficio del genio civile nei modi indicati al- l'art. 9 del presente regolamento e depositare la somma occorrente per le spese. Il genio civile, previi gli opportuni accertamenti locali, trasmette l'istanza al ministero dei lavori pubblici con una relazione esplicativa circa i motivi che potrebbero eventualmente far negare la chiesta rinnovazione e circa le modi- fiche che apparissero necessarie per le condizioni del corso d'acqua. Al rinnovo delle concessioni sono applicabili le norme contenute negli art. 17 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, e 19 e 20 del presente regolamento. Art. 45. Alla raccolta delle osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d'acqua ed i bacini del regno provvedono: 1º l'ufficio idrografico del magistrato delle acque istituito con legge 5 maggio 1907 n. 257, per il territorio di competenza del magistrato medesimo; 2º l'ufficio idrografico del Po, per l'intero bacino imbrifero del Po; 3º il servizio idrografico centrale per tutto il rimanente territorio del regno. Il servizio idrografico centrale è disimpegnato: a) da un ufficio tecnico idrografico istituito presso il consiglio superiore delle acque e diretto da un ingegnere capo con incarico di coordinare e promuovere gli studi e le osservazioni idrografiche e meteorologiche da compiersi dagli uffici o sezioni di cui alla seguente lettera b) b) da sezioni autonome od uffici aventi le seguenti circoscrizioni: 1º litorale ligure-toscano; 2º litorale del Lazio; 3º litorale della Campania; 4º litorale della Basilicata e Calabria; 5º litorale delle Puglie e Abruzzo-Molise; 6º litorale delle Marche; 7º litorale della Sardegna; 8º litorale della Sicilia. Con decreto reale, sentito il consiglio superiore delle acque, potranno essere istituite nuove sezioni autonome od uffici idrografici e variate le circoscrizioni suddette. Con decreto ministeriale saranno stabilite le sedi delle rispettive sezioni autonome od uffici idrografici, e sarà assegnato il personale occorrente in numero non inferiore ad un ingegnere e due aiutanti per ogni sezione autonoma. All'ufficio idrografico del Po, con sede in Parma, saranno assegnati, oltre l'ingegnere capo, almeno due ingegneri e quattro aiutanti. Art. 46. Il consiglio superiore delle acque ha funzione di vigilanza generale su tutto il servizio idrografico del regno; e tale vigilanza esplica a mezzo di un ufficio superiore compartimentale con sede in Roma, diretto da un ispettore superiore del genio civile appartenente al consiglio stesso, salvo quanto dispone la legge 5 maggio 1907 n. 257, sul magistrato delle acque, modificata dalla legge 13 luglio 1911 n. 774, sui bacini montani. Art. 47. L'approvazione dei progetti relativi al servizio idrografico, salvo quanto dispone la legge 5 maggio 1907 n. 257, è affidata all'ispettore superiore compartimentale di cui all'articolo precedente per gli importi fra lire 50.000 e lire 200.000 di cui all'art. 2 del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919 n. 107. |
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